Superbonus 110% - Un'occasione da non perdere
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- Pubblicato Domenica, 27 Dicembre 2020 15:32
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Premessa di carattere normativo
Come noto, il Decreto Legge n. 34/2020 ha introdotto il nuovo “Superbonus del 110%” principalmente per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus). Il cosiddetto Superbonus del 110% consiste in un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef il 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili.
Il recupero delle somme avviene nei 5 anni successivi alla spesa, sotto forma di sconto Irpef. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tra i beneficiari figurano anche i Condomini e le persone fisiche (non le partite iva).
Questo è uno specchietto riepilogativo degli interventi agevolati:
Come si vede dallo specchietto sopra riportato, vi sono alcuni interventi (cosiddetti “trainanti”) che permettono l’esecuzioni di altri interventi (cosiddetti “trainati”). I secondi non sono incentivati in assenza dei primi.
Ricordo che anche le spese professionali dei vari tecnici che interverranno beneficiano del 110%.
CESSIONE DEL CREDITO
Per sostenere le spese, il contribuente ha 3 scelte:
- se ha capienza Irpef, può sostenere le spese e recuperarle in 5 anni, con un profitto del 10% rispetto a quanto anticipato. In particolare, potranno detrarre dai redditi ogni anno una percentuale del 22% della spesa sostenuta;
- può cederle all’impresa esecutrice, ottenendo un contributo consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo (sarà poi l’impresa a utilizzare tale credito di imposta e/o potrà ulteriormente cederlo ad altri);
- può cedere il credito a banche / istituti di credito, che lo sconterà al contribuente stesso. In merito a tale ultima opzione (sicuramente quella più facilmente percorribile) tutte le maggiori banche si sono già attivate per la cessione del credito (ad es. Unicredit da 102 euro per ogni 100 euro di lavori da eseguire). La cessione potrà partire in concreto dal 15 ottobre p.v.
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Detto questo, le prestazioni professionali da effettuare nell’ambito degli interventi di cui sopra saranno le seguenti:
FASE A (STUDIO DELLA FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO):
- Esecuzione di una serie di sopralluoghi presso tutti gli appartamenti dell'immobile, al fine di delineare l’eventuale stato fessurativo e deformativo delle strutture portanti dell’edificio (per gli interventi ricadenti nel “Sismabonus”) e le caratteristiche di tutti gli altri elementi costituenti l’involucro esterno (per tutti gli altri interventi del “Superbonus”);
- Esame della documentazione progettuale (sia architettonica, statica, catastale, etc.) eventualmente in possesso dell’amministratore, o eventualmente reperita da qualche condomino;
- Esame della regolarità urbanistica dell’immobile presso gli uffici tecnici comunali;
- Individuazione delle carenze strutturali, edilizie, impiantistiche e di finitura sulle quali intervenire e suggerimenti sulla priorità da assegnare ai singoli interventi;
- redazione di una apposita relazione illustrativa in cui verranno indicate tutta una serie di proposte d’intervento che permetteranno ai condòmini una scelta maggiormente consapevole delle priorità da assegnare alle diverse lavorazioni; in tale relazione si indicheranno anche gli sgravi fiscali collegati con i diversi interventi proposti;
FASE B (PROGETTAZIONE):
- Rilievo completo del fabbricato, con indicazione anche delle diverse tipologie strutturali di muri, solai, volte, infissi, etc.;
- Una volta decisi gli interventi da eseguire, redazione di un Computo Metrico Estimativo;
- Redazione di un Capitolato d’Appalto per l’acquisizione di una serie di preventivi da parte delle imprese;
- Qualora siano necessarie opere di carattere strutturale per incrementare la resistenza sismica del fabbricato, occorrerà procedere all’esecuzione di una campagna di indagini sulle strutture portanti del fabbricato (necessaria per il raggiungimento di un Livello di Conoscenza LC2, ai sensi delle NTC2018, per gli interventi sugli edifici esistenti. Tutte le prove saranno eseguite da una azienda specializzata nel campo delle indagini strutturali con preventivo di spesa a parte;
- In tal caso occorrerà procedere alla Redazione di un Progetto di Consolidamento Statico da presentare al Genio Civile;
- Redazione di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima dei lavori di isolamento a cappotto;
- Redazione di un Progetto di Isolamento termico a Cappotto, con redazione e deposito presso gli uffici competenti della Relazione ai sensi della L. 10/1991;
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del DM 81/2008, con svolgimento delle mansioni e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione.
FASE C (ESECUZIONE):
- Incarico della Direzione Lavori, con redazione dei SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori) previsti dal Decreto Rilancio (massimo 2);
- Svolgimento delle mansioni e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- Collaudo Statico delle eventuali opere strutturali eseguite (da parte di altro tecnico abilitato ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri da almeno 10 anni), il quale non avrà seguito né la progettazione né l’esecuzione dei lavori;
- Redazione di tutte le Asseverazioni previste dal D.L. 34/2020, con assunzione delle responsabilità connesse, ed in particolare:
- asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti;
- asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
- asseverazione sull’efficacia della riduzione del rischio sismico;
- trasmissione copia dell’asseverazione per via telematica all’ENEA.
- Redazione di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) al termine dei lavori (per la dimostrazione di aver ottemperato alle richieste del DL 34/2020)
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PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI
Ricordando ancora una volta che il DL 34/2020 prevede espressamente l’agevolazione al 110% delle spese per prestazioni professionali, per la realizzazione dei lavori, tra cui anche:
- spese per asseverazioni
- spese per redazione APE
- spese per attestazioni e visti di conformità
Il decreto MISE specifica espressamente che compensi professionali si calcolano secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto “Parametri Bis”) recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.
Pertanto:
FASE A) Per le prestazioni di cui ai precedenti punti da 1) ... a 5), si richiede di solito un importo minimo per ciascuna unità immobiliare di cui è costituito il condominio, a compensare le operazioni di verifica della fattibilità dell'intervento. L'importo dipende dal numero delle unità immobiliari coinvolte nel Superbonus.
FASE B) Per le prestazioni da 1) ... a 7), non potendo conoscere fin da ora l’importo finale dei lavori da eseguire, la parcella, come detto, verrà determinata sulla base delle tariffe professionali previste dal Decreto 17/6/2016 (orientativamente attorno al 6% dell’importo lavori).
FASE C) Anche per le prestazioni da 1) ... a 5), non potendo conoscere fin da ora l’importo dei lavori da eseguire, la parcella verrà determinata come detto sulla base delle tariffe professionali previste dal Decreto 17/6/2016 (orientativamente attorno al 5% dell’importo lavori).
N.B.: Tutti gli importi di cui sopra sono da intendersi più IVA 22% e Cassa Ingegneri 4%. Gli eventuali saggi e prove sui materiali, come già scritto al punto B.3, sono da considerare a parte, come pure sono da considerarsi a parte tutti gli oneri Comunali, del Genio Civile, Diritti di Segreteria, e le necessarie Asseverazioni di commercialisti, ragionieri, CAF, etc.. previste dal DL 34/2020.