Contabilizzazione Calore - Le Sanzioni previste
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- Pubblicato Lunedì, 18 Gennaio 2016 08:42
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Il Decreto Legislativo n. 102/2014 prevede, unitamente all'obbligo di installazione di un sistema di contabilizzazione del calore in tutti i condomini dove siano presenti dei sistemi centralizzati di riscaldamento, anche delle pesanti sanzioni, a carico di: Condomini, Amministratori e Tecnici.
Tali sanzioni sono da considerare "ad anno", cioè: se non si provvede all'installazione, ogni anno verranno applicate tali sanzioni ai singoli interessati.
Si ricorda che la scadenza ultima è il 31/12/2016 (ma occorrerà provvedere entro la fine dell'estate, prima, cioè, dell'accensione degli impianti nel prossimo inverno).
Come si vede tale quadro normativo sarà una vera e propria rivoluzione per i milioni di condomini presenti in Italia.
Per qualsiasi informazione o ulteriore chiarimento, si può contattare lo studio al 335 6589314
Si riporta uno stralcio del Decreto 102, nella parte contenente le sanzioni.
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(G.U. 18 luglio 2014, n. 165)
(omissis)
Art. 16. Sanzioni (stralcio)
(omissis)
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).
14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.
(omissis)
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.
20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.